PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2022/2024

 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2022-2024

 

 

 

 

 

 

ADOTTATO DAL CONSIGLIO NOTARILE DI LA SPEZIA E MASSA, SU PROPOSTA DEL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IN DATA 27 APRILE 2022, AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012 E DELLE DELIBERE ANAC NN. 144/2014 E 145/2014

 CONFERMATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO NOTARILE DEL 24 GENNAIO 2024

 

 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il sistema di prevenzione della corruzione.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13

novembre 2012) è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi

e contrari alla legalità all’interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti comunque esercenti

pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali e

territoriali;

- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;

- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L’adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di

promuovere l’etica e la legalità nei soggetti deputati all’esercizio di attività di pubblico interesse.

A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti decreti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna

per delitti non colposi”;

- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;

- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.

I reati dai quali è possibile evincere la nozione di corruzione, assunta nell’ordinamento italiano, sono:

peculato (art. 314 c.p.);

- peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);

- indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un

terzo, di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri – art. 318 c.p.

(corruzione per l’esercizio della funzione);

- indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un

terzo, di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del

suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319

c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio);

- abuso, da parte del pubblico ufficiale, della sua qualità o dei suoi poteri, nell’indurre taluno a dare o

a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità – art. 319-quater c.p.;

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);

- abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);

- rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);

- traffico illecito di influenze (art. 346-bis c.p.);

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);

- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 -bis c.p.)

Le pene per i predetti reati sono state recentemente inasprite dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 recante

“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di

falso in bilancio”.

Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), già

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche

(CiVIT) con la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, la nozione di corruzione fa riferimento ad una più

ampia casistica di comportamenti che possano ostare al corretto perseguimento degli interessi pubblici.

La nozione di corruzione declinata nel PNA ricomprende non solo l’intera gamma dei delitti contro la

pubblica amministrazione/ente disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in

cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a

causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab

externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012, come ribadito dall’ANAC in molte sue delibere, fa riferimento, dunque, ad un

concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati

dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali

vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura

imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino

impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto

successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla

corruzione in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l’elaborazione di un

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), anche sulla base delle indicazione fornite attraverso

il PNA (come modificato dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015), a seguito dell’analisi e

valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all’interno dell’organizzazione oggetto di analisi.

Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della

corruzione. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in

sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di

“possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.

Il Piano è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi,

delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei

responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il PTPC contiene:

- l’individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;

- l’individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;

- la programmazione delle iniziative di formazione;

- l’individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile per la prevenzione;

- l’individuazione delle misure di trasparenza;

- la definizione delle misure per l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;

- l’individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale

contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

L’ANAC, nei suoi atti, ha più volte affermato che la ratio sottesa nella legge n. 190/2012 e nei decreti di

attuazione, appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i

relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono

controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o

attività di pubblico interesse.

Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del piano è il

Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).

  1. La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione nel Consiglio Notarile Distrettuale di

La Spezia e Massa

2.1. Il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di La Spezia e Massa

La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree

territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio

Notarile che opera in autonomia.

Il CND di La Spezia e Massa è composto da 7 (sette) notai, eletti dai notai esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni.

I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio notarile, oltre alle attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti

presso il medesimo, e sull’esatta osservanza dei loro doveri;

- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi

certificati;

- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;

- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;

- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di

carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente

all'esercizio del notariato;

- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello

preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;

Il CND vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di

deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto

dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati

dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio

notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento

disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 recante Ordinamento del notariato e degli

archivi notarili.

In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina con sede

presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione.

Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è

compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si

procede.

2.1.1. Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del CND

Nell’ambito del CND è possibile distinguere tra attività istituzionali e di supporto:

- istituzionali, ovvero le attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme

vigenti;

- supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell’ente, prodromiche al

corretto esercizio delle attività istituzionali. L’attuale assetto organizzativo prevede le seguenti

strutture:

Assetto organizzativo

Il CND è COMPOSTO DI 7 (sette) membri di cui:

- il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e altri 4 membri.

2.2. L’applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai CND

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l’ANAC ha ritenuto “applicabili le disposizioni di prevenzione

della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali”. Nello

specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono “predisporre il Piano triennale di prevenzione della

corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico,

nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di

trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità

degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”.

Con nota del 23 dicembre 2014 il CNN, avviando una autonoma linea di confronto, nel prendere atto di

quanto deciso dall’ANAC con la deliberazione n. 145/2014, segnalava la sussistenza di specifiche difficoltà

attuative della normativa di contrasto alla corruzione, specie per i Consigli notarili distrettuali (in ragione

delle ridotte realtà organizzative e dimensionali degli stessi, della assenza al loro interno di posizioni di

livello dirigenziale, della carenza di personale e della mancanza delle risorse strumentali necessarie) e

auspicava, in considerazione delle problematiche evidenziate, la costituzione di un tavolo tecnico volto

all’individuazione di percorsi condivisi finalizzati alla concreta applicazione della normativa in questione

Successivamente, in data 11 marzo 2015, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in occasione

dell’audizione alle Commissioni Riunite I - Affari costituzionale e XII - Affari sociali della Camera dei

Deputati, ha riconosciuto l’oggettiva difficoltà di applicazione della normativa anticorruzione da parte degli

Ordini collegiali, prospettando la necessità dell’elaborazione di apposite linee guida destinate agli Ordini e

Collegi professionali. Tra le maggiori criticità segnalate, vi era quella, sostanziale, di verificare se come

Responsabile per la prevenzione e la trasparenza potesse essere nominato un componente dello stesso

Consiglio dell’Ordine, in assenza di personale dirigenziale o altro personale dipendente qualificato.

Nell’ambito del confronto avviato, il CNN procedeva all’adozione della delibera quadro n. 2-73/24 marzo

2015, concernente gli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti delegati, richiesta dall’ANAC,

nell’ambito dei colloqui intercorsi, al fine specifico di effettuare una verifica preventiva del percorso da

intraprendere in vista del corretto adempimento degli obblighi di cui alla citata normativa;

Nell’attesa di un riscontro alle soluzioni applicative prospettate con la summenzionata delibera, le attività

intraprese dagli uffici del CNN per dare corso agli adempimenti di cui alle disposizioni in tema di contrasto

alla corruzione proseguivano, sebbene subivano un rallentamento in ragione dell’impugnazione, da parte

del Consiglio Nazionale Forense e di numerosi Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, delle

delibere ANAC n. 144/2014 e n. 145/2014, con ricorso notificato il 3-4 dicembre 2014 e depositato il 17

dicembre 2014 innanzi al TAR per il Lazio, Roma;

A seguito della sentenza n. 11392/2015 resa dal TAR Lazio il 24 settembre 2015, nonostante le molteplici

difficoltà di ordine applicativo, il CND, nel prendere atto di detta decisione, continuava a dare corso agli

adempimenti di cui alla normativa di contrasto alla corruzione, prontamente procedendo alla nomina del

Referente della prevenzione della corruzione e all’avvio delle attività correlate agli adempimenti in materia

di trasparenza nella prima riunione utile del CND tenutasi il 2 dicembre 2015;

In tale contesto, seppur in assenza di specifiche indicazioni applicative della c.d. “normativa anticorruzione”

alle peculiari specifiche organizzative e funzionali dei CND, si è proceduto all’approvazione del presente

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), per gli anni 2022-2024, per il Consiglio Notarile

Distrettuale della Spezia e Massa.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI), per gli 2022-2024, come previsto dall’art. 10,

comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, costituisce una sezione del presente PTPC.

I predetti atti di pianificazione sono stati elaborati in ossequio alle disposizioni normative prima citate e alle

indicazioni metodologiche contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), oltre che alle prassi

applicative rinvenibili in materia.

Si rileva, peraltro, come il CNN sia da tempo impegnato nella promozione dell’etica, della legalità e della

trasparenza (si veda la deliberazione del CNN n. 2/56 del 5 aprile 2008 – in GU n. 177 del 30 luglio 2008 –

concernente la definizione dei principi di deontologia professionale dei notai, che si ispira al Codice europeo

di deontologia notarile) e nell’autoregolamentazione interna delle proprie attività (si veda il Regolamento

del Consiglio Nazionale del Notariato e del Comitato Esecutivo, attuativo delle norme contenute nelle leggi 3 agosto 1949 n. 577, 20 febbraio 1956 n. 58 e 27 giugno 1991 n. 220).

Si segnala, inoltre, come il sito web istituzionale del CNN (www.notariato.it) si configuri come una vera e

propria “interfaccia” con l’utenza ossia come elemento di collegamento tra la società civile e la categoria

notarile, e contenga, oltre ai dati sulle competenze e sulle attività del CNN e della categoria, le informazioni

utili a coloro che necessitano dell’intervento di un notaio.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la funzionalità e la qualità della prestazione notarile si segnala

inoltre come, ormai da tempo, sia in atto un processo di “informatizzazione del notariato” volto alla

standardizzazione e alla semplificazione delle procedure e delle attività e considerato alla stregua di una

misura di prevenzione della corruzione all’interno del PNA.

Il presente PTPC delinea, dunque, un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si pone in linea di

continuità con le iniziative sin qui adottate dal CNN, anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge

con la finalità di promuovere la legalità, l’etica e l’integrità nei comportamenti di coloro che operano

nell’interesse del Consiglio stesso.

---------------

  1. Il PTPC del CND

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure “obbligatorie” (fissate per le legge o “suggerite”

dal PNA) e “specifiche” di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l’organizzazione dell’ente

e definire i processi che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili rischi corruttivi,

tenendo presente l’ampia nozione di corruzione declinata nel PNA.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse

(input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno

all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo

e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad

un’adeguata mappatura dei processi. La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto

entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l’attività di mappatura dei processi debbono

essere coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l’ente.

Alla mappatura dei processi consegue l’identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l’individuazione

e la descrizione dei rischi medesimi. Per rischio si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto

perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità

che si verifichi un dato evento.

 

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di

corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’ente. L’analisi del rischio

include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce

(probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è

rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la

“pericolosità” per l’ente. L’identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai

responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi

censiti. Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si

oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. In tale sede, ai responsabili può essere

chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.

All’attività di identificazione fa seguito la gestione del rischio, con cui si intende l’insieme delle attività

coordinate per ridurre (e, sperabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado

di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull’organizzazione e il funzionamento dell’ente. I

principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente

documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che

rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione

novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”.

L’analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno

elevato, in base alla quale definire con ponderazione il trattamento dei rischi medesimi, attraverso

l’associazione di misure specifiche oltre che delle misure obbligatorie previste per legge.

Per “rischio” deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel

corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette

sulle medesime attività, ovvero, l’eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno

prevedibili.

L’individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi “rischiosi”, ha la finalità di

consentire l’emersione delle aree nell’ambito dell’attività dell’ente che debbono essere presidiate più di

altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPC deve identificare le

loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

In tal senso, vi sono aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni/enti/soggetti ai quali si

applicano le norme anticorruzione, che sono indicate nell’Allegato 2 del PNA che ne riporta un elenco

(desumendole da quelle iscritte nella legge n. 190/2012), cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori aree

individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.

A seguito dell’aggregazione dei processi, nel PTPC risultano le seguenti “aree”:

- aree obbligatorie (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA): autorizzazione o concessione; scelta

del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale;

- aree ulteriori: altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell’ente e alle attività

proprie del medesimo.

Il presente PTPC ha validità triennale (2022-2024), ed entra in vigore il giorno successivo alla sua

approvazione.

Il PTPC è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall’art. 1,

comma 8, della legge n. 190/2012, sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. In via transitoria, il

primo aggiornamento annuale del presente PTPC è fissato per il 31 gennaio 2017, ma il CND si riserva di

effettuare un aggiornamento infra-annuale.

Il PTPC è finalizzato, tra l’altro a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone

l’Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell’immagine pubblica, e produce conseguenze sul

piano penale e disciplinare a carico dell’autore della violazione;

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell’attuare le

misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell’osservare le procedure e le

regole interne, sollecitando il RPC ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;

-assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi

genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d’interesse;

- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per

vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal

d.lgs. n. 39/2013.

Destinatari del PTPC sono:

- i componenti del CND;

- i componenti di qualsiasi organo del CND, comunque denominato;

- il personale del CND, a tempo indeterminato e determinato;

- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);

- i consulenti e i collaboratori del CND;

- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;

- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell’interesse del CND.

Il Referente per la prevenzione della corruzione propone al Consiglio l’aggiornamento del PTPC, sulla base

della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione,

la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero

costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;

- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o

dell’organizzazione del Consiglio;

- dagli orientamenti eventualmente espressi dall’ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;

- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;

- dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità

ravvisate dal RPC, anche in seguito all’accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità

a quanto previsto dall’art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la

prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPC (completo del PTTI).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle

competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del CND, il Referente

comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest’ultimo delibera i provvedimenti da adottare;

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all’osservanza

del presente Piano, si configura un ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall’art.1,

comma 14 della Legge n. 190/2012, e il Referente propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;

- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le

clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del

contratto e del risarcimento del danno;

- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati,

nominati dal Consiglio, il Referente comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso

- nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio, l’autore della

violazione avrà l’obbligo di astenersi dalle attività correlate all’adozione dei previsti provvedimenti.

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012, in capo al Referente sono fatte valere dinnanzi

al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti.

L’eventuale rimozione dall’incarico del Referente deve, comunque, essere preventivamente segnalata

all’ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli

interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

  1. Il Referente per la prevenzione della corruzione del CND

Il Consiglio nomina un Referente per la prevenzione della corruzione, che svolge, altresì, le competenze del

Responsabile per la trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

Ove nel CND non sia presente personale dipendente o il personale in servizio non abbia i requisiti

professionali e giuridici per assolvere tale ruolo, potrà procedersi alla nomina, quale Referente per la

prevenzione della corruzione, del Presidente o di un componente del Consiglio notarile distrettuale.

Il Referente si coordina con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con il Responsabile per la

trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di rendere coordinata e omogenea e l’attuazione

della normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell’Ordine

professionale della categoria notarile.

Ai sensi della legge n. 190/2012, il Referente predispone il PTPC e lo propone per l’approvazione del

Consiglio, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono

accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti

nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Una copia del PTCP (comprensivo del PTTI che ne costituisce

apposita sezione), adottato dal Consiglio, viene trasmesso, a cura del Referente, al Responsabile della

prevenzione della corruzione e al Responsabile per la trasparenza e l’integrità del Consiglio Nazionale del

Notariato.

Il Referente dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l’eventuale rotazione, ove

possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il

rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti, (art. 1, comma 10, lett. b), legge n. 190/2012)

e cura l’individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica

e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012).

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Referente pubblica sul sito web del CND o nella sezione ad esso

riservata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale del

Notariato, una relazione recante i risultati dell’attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n.

190/2012). La relazione pubblicata viene trasmessa, altresì, al Consiglio.

  1. Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

Al fine di effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione,

valutazione e trattamento dei rischi, il Referente potrà avvalersi, ove lo ritenga, della collaborazione di

referenti interni, nominati dal Consiglio, su proposta del Referente nelle articolazioni dell’ente ove

previste:

I processi del CND sono distinti in due macro-aree di attività:

- istituzionali, ovvero quelli riferiti alle attività svolte dal CND in ragione delle competenze

attribuitegli dalle norme vigenti;

- strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell’ente, prodromici al

corretto esercizio dei processi istituzionali.

Sono sotto-aree dell’area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

- vigilanza;

- disciplinare;

Sono sotto-aree dell’area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

- gestione e reclutamento del personale [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi dell’art. 1, comma 16

della legge n. 190/2012 e del PNA];

- acquisizione di lavori, beni e servizi [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della

legge n. 190/2012 e del PNA];

- incarichi e nomine [“area generale”, ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015

(aggiornamento al PNA)];

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio [“area generale”, ai sensi della determinazione

ANAC n. 12/2015 (aggiornamento al PNA)];

- iscrizione, su richiesta degli interessati, nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento del

prescritto periodo di pratica notarile;

- archivio e protocollo;

5.1. La metodologia utilizzata

Si è proceduto alla compilazione di apposite schede di rilevazione dei processi (che si allegano: Modello “1”

e Modello “2”) e di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi rilevati (misure specifiche), per

ognuna delle sotto-aree individuate nelle due “macro aree” di attività (istituzionali e strumentali). Per la

valutazione del rischio si è utilizzata la procedura di calcolo proposta nell’Allegato 5 del PNA, applicando il

c.d. “principio di precauzione”.

Le schede di rilevazione dei processi e di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi rilevati

costituiscono l’Allegato “A” al presente PTPC, mentre il catalogo dei rischi, ordinati per valore, al fine di

definire compiutamente le priorità di intervento, costituisce l’Allegato “B”.

  1. Le c.d. “misure obbligatorie” di prevenzione della corruzione

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione “obbligatorie”, poiché previste espressamente dalla

normativa vigente:

- l’adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2103 e di sarà dato

dettagliato conto nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che costituisce apposita

Sezione del presente PTPC);

- l’adozione di un codice di comportamento settoriale;

- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);

- la rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione;

- la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n.

39/2013;

- la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi extraistituzionali

da parte dei dipendenti;

- la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

(pantouflage – revolving doors) art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001;

- l’astensione in caso di conflitto di interesse;

- l’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

- l’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di

commissioni;

- la verifica dei rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;

- la formazione del personale dipendente, ove esistente, in materia di prevenzione della corruzione,

etica e legalità.

Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l’informatizzazione dei

processi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell’ente e la riduzione

del rischio di “blocchi” non controllabili nonché l’emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

6.1. Codice di comportamento

Il CND della Spezia e Massa, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà,

imparzialità e buona condotta, contenuti nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato un proprio “Codice di

comportamento” il cui testo è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web

del Consiglio Nazionale del Notariato:  www.notariato.it

6.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing

L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del

2001, l’art. 54 bis, “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), al fine di

consentire l’emersione di fattispecie di illecito commesse all’interno delle amministrazioni pubbliche e dei

soggetti ad esse equiparate ai sensi della normativa anticorruzione.

Il Referente accerta che chi segnala illeciti, sia egli dipendente dell’Ente (cfr. art. 54-bis del d.lgs. n.

165/2001) o altro soggetto che con esso intrattiene a qualsiasi titolo rapporti, non subisca ingiuste

ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi

collegati alla denuncia.

La segnalazione può essere inoltrata al Referente, all'autorità giudiziaria e all’ANAC.

Nell'ambito dell’eventuale procedimento disciplinare instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del

segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito

disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua

conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

E’ fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il

risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Il CND si riserva di predisporre un’apposita procedura per la presentazione delle segnalazioni di cui al

presente paragrafo, a mezzo di opportune iniziative e accorgimenti tecnici affinché siano assicurati:

- la tutela all’anonimato;

- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;

- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali

descritte nel comma 2 dell’ art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l’identità del

denunciante.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione

di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Referente.

Le segnalazioni possono essere inoltrare alla casella e-mail: consigliolaspezia@notariato.it oppure essere presentate direttamente agli organi sopra indicati, sempre indicando le proprie generalità. Non sono ammesse segnalazioni anonime che possono, comunque, essere fonte di autonome procedure di verifica e vigilanza da parte del RPC o degli altri organi competenti.

6.3. La rotazione del personale

Ove possibile, nel rispetto delle peculiarità strutturali, organizzative e funzionali del CND, e delle

professionalità del personale esistente, il Referente propone al Consiglio eventuali avvicendamenti del

personale addetto ai processi a rischio corruzione.

6.4. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali.

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e

negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

Al CND si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31

agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al

d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

I componenti dell’organo di indirizzo politico-amministrativo del CND, i dirigenti, ove previsti, i dipendenti,

all’atto dell’assunzione, i consulenti e i collaboratori dell’ente sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle

dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti

l’assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità

istituzionali dell’Ente

6.5. Disciplina dello svolgimento di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei

dipendenti.

Al fine di evitare che l’assunzione di incarichi e lo svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del

personale dipendente possa integrare comportamenti idonei a concretizzare ipotesi di conflitto di interesse,

saranno adottate disposizioni regolamentari volte a definire adeguate procedure autorizzatorie o,

comunque, di previa comunicazione.

6.6. Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione

del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)

L’ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento di

attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In attuazione dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non potranno

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta

attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto

previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti

e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto si prevede che i contratti di assunzione del CND della Spezia e Massa dovranno contenere

la clausola concernente i divieti sopra richiamati e che coloro che partecipano a procedure di scelta del

contraente per l’affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali

intrattengono rapporti contrattuali con il CND della Spezia e Massa, siano tenuti a rendere una

dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici cessati dal

rapporto di pubblico impiego che nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri

autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti. Si prevede, in caso di

violazione della citata disposizione contrattuale, l’esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti

interessati.

6.7. L’astensione in caso di conflitto di interesse

Conformemente a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013), nel PNA e dal Codice di comportamento adottato dal CND della Spezia e Massa, i dipendenti che nello svolgimento delle attività istituzionali, riterranno di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interesse, saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio Referente.

In attesa dell’adozione di specifiche modalità di segnalazione che saranno disciplinate con atti

regolamentari del CND, il personale dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per

conto dell’Ente o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal

compimento di qualsiasi attività in costanza di un potenziale o attuale conflitto di interessi.

La nozione di conflitto di interessi è desumibile dal d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento

adottato dal CND.

6.8. L’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

I soggetti che partecipano a procedure per l’affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque,

ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. “patti di integrità” con i quali

si obbligano al rispetto:

- della normativa sulla prevenzione della corruzione;

- dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPC;

- di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CND.

6.9. L’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di

commissioni.

Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli

uffici, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013, a coloro che

sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo

II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

  1. a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del

personale;

  1. b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

  1. c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per

la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

6.10. Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti

Il CND della Spezia e Massa, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), della legge

190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti

di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando

eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti

degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’ente.

A tal fine i dirigenti dell’ente dovranno garantire che i componenti delle commissioni di gara, nell’ambito

della prima seduta, compilino apposita dichiarazione in cui ciascun componente attesti l’inesistenza di

eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa.

6.11. La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità

Il Referente del CND, anche quale Responsabile per la trasparenza e l’integrità (RTI), pianifica lo

svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per il personale impiegato

nelle aree di attività con processi mappati come “a rischio”, mentre tutto il personale sarà, comunque,

coinvolto in percorsi formativi in materia di etica e di legalità, con particolare riguardo alle regole iscritte

nel Codice di comportamento approvato dal CND.

Un ciclo di formazione volto a favorire comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà e

della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà

prescindere dalla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni previste nel Codice di

comportamento nonché nel presente PTPC (completo del PTTI) e dei documenti (regolamenti, procedure,

protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest’ottica il CND assicurerà la massima divulgazione dei predetti

documenti al personale, prevedendo, per quanto riguarda la presa d’atto del PTPC le seguenti forme:

- per il personale dipendente neoassunto si provvederà a far sottoscrivere una dichiarazione di presa

d’atto della consegna del Codice di comportamento, e della disponibilità on-line del PTPC;

- per il personale già in servizio, il PTPC verrà loro notificato tramite posta elettronica e mediante

l’affissione di apposito avviso nei locali del CND;

- per il personale destinato ad operare o operante nei processi particolarmente esposti al rischio

corruzione saranno previsti corsi di formazione specifici e differenziati.

  1. Obblighi di informazione

La legge n. 190/2012 all’art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il

personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del Referente, chiamato a vigilare sul

funzionamento e sull'osservanza del presente PTPC.

I dirigenti, e i referenti interni, ove previsti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;

- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio medesimo;

- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione

svolte nell’articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Referente da parte dei soggetti obbligati,

in base alle disposizioni del PTPC e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata

disciplinarmente.

  1. Modalità di aggiornamento del PTPC

Ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l’aggiornamento del PTPC dovrà essere adottato entro

il 31 gennaio di ciascun anno e comunicato all’ANAC, secondo le modalità già declinate nel presente Piano.

In fase di prima attuazione, il presente PTPC potrà essere aggiornato entro il primo semestre 2016 al fine,

soprattutto, di meglio definire la mappatura dei processi e il catalogo dei rischi.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Referente pubblica nel sito web del CNN una relazione recante i risultati

dell’attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall’ANAC.

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SEZIONE I

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Anni 2022-2024

 

Premessa.

L’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che ogni singola amministrazione, o altri soggetti obbligati ai sensi

dell’art. 11 del medesimo decreto, adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), da

aggiornare annualmente, nel quale siano previste le opportune iniziative volte a garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT (ora ANAC)

con deliberazione n. 50/2013 e secondo gli altri indirizzi dettati dall’Autorità;

- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

L’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 definisce il principio generale di trasparenza “come accessibilità totale delle

informazioni concernenti l'organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse

pubbliche”. Ancora, “La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto

d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico

e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di

garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una

buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del

cittadino”.

Il PTTI, costituisce apposita Sezione (I) del presente PTPC, in relazione al quale deve intendersi come parte

integrante e sostanziale.

Attraverso il PTTI il CND della Spezia e Massa intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell’ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

  1. Il responsabile per la trasparenza e l’integrità (RTI)

Il Referente per la prevenzione della corruzione come Responsabile per la trasparenza e l’integrità (RTI)

svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento

delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi

di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RTI provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del

quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e

ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPC.

I dirigenti del CND, ove previsti, e i referenti dei settori, ove individuati, garantiscono il tempestivo e

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RTI controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n.

33/2013.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RTI

verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale delle seguenti informazioni per ciascuna procedura:

- la struttura proponente;

- l'oggetto del bando, avviso o lettera d’invito;

- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

- l'aggiudicatario;

- l'importo di aggiudicazione;

- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere

pubblicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente

scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini

statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il RTI controlla che tali informazioni siano trasmesse in formato digitale all’ANAC per gli adempimenti di

legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle

informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

Il RTI riceve le richieste di accesso civico ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la

regolare fruizione di tale strumento.

Il RTI propone al Consiglio l’aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità. Nel Programma

è possibile individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di

legge.

I dirigenti del CND, ove previsti e i referenti per la prevenzione della corruzione delle articolazioni

organizzative interne del CND, ove individuati, costituiscono la “rete dei referenti per la trasparenza” e

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare, ai fini

del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

  1. Compiti del Consiglio

Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, verifica la coerenza degli obiettivi e delle

misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e redige l’attestazione

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di verifiche d’iniziativa o di segnalazioni che

conducano all’accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, il Consiglio ne dà immediata

comunicazione all’ANAC, per l’avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

  1. Processo di attuazione del PTTI

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e

trasversale degli organi e degli addetti agli uffici del CND.

Ogni destinatario del PTPC (completo del presente PTTI) è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo

anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati, ove

possibile, di concerto tra il Referente e i dirigenti responsabili, ove previsti. Questi ultimi saranno gli

interlocutori del Referente sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase

del monitoraggio.

I dirigenti, ove previsti, e gli altri soggetti eventualmente individuati dal Consiglio, su proposta del

Referente, assumono il ruolo di Referenti interni per la trasparenza e, in quanto tali, sono responsabili per il

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti

dalla legge.

Il Referente svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei Referenti interni per la

trasparenza, ove individuati, attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per

la pubblicazione;

- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell’avanzamento delle attività;

- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro ove costituiti.

  1. La sezione “Amministrazione trasparente”

Il sito web istituzionale del CND è www.consiglionotarilelaspeziamassa.it

 All’interno di esso è pubblicata la sezione “Amministrazione trasparente”, in cui sono assolti gli obblighi di

pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 39/2013.

La sezione “Amministrazione trasparente” contiene i dati e le informazioni che il CND è tenuta a pubblicare

ai sensi della normativa vigente, come indicati nell’ Allegato -A- del d.lgs. n. 33/2103.

  1. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione.

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa

vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013

e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.consiglionotarilelaspeziamassa.it rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell’ente.

  1. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili
  2. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili

Denominazione

sotto-sezione 1 livello

Denominazione

sotto-sezione 2 livello

Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013

Struttura referente

Disposizioni generali

Programma per la Trasparenza e l'integrità

Art. 10, c. 8, lett. a

 

Atti generali

Art. 12, c. 1,2

 

Oneri informativi per cittadini e imprese

Art. 34, c. 1,2

 

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Art. 13, c. 1, lett. a

 

Art. 14

 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Art. 47

 

Articolazione degli uffici

Art. 13, c. 1, lett. b, c

 

Telefono e posta elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d

 

Consulenti e collaboratori

 

Art. 15, c. 1,2

 

Personale

Incarichi amministrativi di vertice

Art. 15, c. 1,2

 

Art. 41, c. 2, 3

 

Dirigenti

Art. 10, c. 8, lett. d

 

Art. 15, c. 1,2,5

 

Art. 41, c. 2, 3

 

Posizioni organizzative

Art. 10, c. 8, lett. d

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Dotazione organica

Art. 16, c. 1,2

 

Personale non a tempo indeterminato

Art. 17, c. 1,2

 

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3

 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Art. 18, c. 1

 

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1

 

Contrattazione integrativa

Art. 21, c. 2

 

OIV (Collegio dei Revisori dei Conti)

Art. 10, c. 8, lett. c

 

Bandi di concorso

 

Art. 19

 

Performance

Piano della Performance

Art. 10, c. 8, lett. b

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Relazione sulla Performance

Art. 10, c. 8, lett. b

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Ammontare complessivo dei premi

Art. 20, c. 1

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 1, lett. a

 

Art. 22, c. 2, 3

 

Società partecipate

Art. 22, c. 1, lett. b

 

Art. 22, c. 2, 3

 

Enti di diritto privato controllati

Art. 22, c. 1, lett. c

 

Art. 22, c. 2, 3

 

Rappresentazione grafica

Art. 22, c. 1, lett. d

 

Attività e procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa

Art. 24, c. 1

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Tipologie di procedimento

Art. 35, c. 1,2

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Monitoraggio tempi procedimentali

Art. 24, c. 2

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo politico

Art. 23

 

Provvedimenti dirigenti

Art. 23

 

Bandi di gara e contratti

 

Art. 37, c. 1,2

 

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

Art. 29, c. 1

 

Beni immobili e gestione patrimonio

Patrimonio immobiliare

Art. 30

 

Canoni di locazione o affitto

Art. 30

 

Pagamenti dell'amministrazione

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

IBAN e pagamenti informatici

Art. 36

AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE

Altri contenuti

 

Art. 10, c. 8, lett. a

RPC/RTI

 

 

  1. Accesso civico

L’accesso civico consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di

richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa

vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Il diritto di accesso

civico è disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013 e può essere esercitato nei confronti del CND

inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, attraverso le seguenti modalità:

  1. invio di un messaggio di posta elettronica al RTI all’indirizzo: consigliolaspezia@notariato.it.

Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l’accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

  1. invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub 1), all’indirizzo Consiglio Notarile della Spezia e Massa, c.a. Referente per la trasparenza e l’integrità, Via Francesco Crispi n.69, 19124 LA SPEZIA.

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l’istante può richiedere

l’esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:

  1. a) invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: consigliolaspezia@notariato.it.

Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l’accesso civico e la data nella quale si era presentata l’istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

  1. b) invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all’indirizzo Consiglio Notarile della Spezia e Massa, c.a. Referente per la trasparenza e l’integrità, Via Francesco Crispi n.69, 19124 LA SPEZIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO “1”

Modello utilizzato per la mappatura dei processi – Area processi istituzionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO “2”

Modello utilizzato per la mappatura dei processi – Area processi istituzionali

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “A”

Mappatura dei processi del CND, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

ALLEGATO “B”

Catalogo ponderato dei rischi

Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio Notarile di La Spezia e Massa